L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato esprime un parere richiesto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla famiglia di un minore, portatore di handicap in situazione di gravità, a cui il Comune di residenza aveva concesso il servizio di trasporto scolastico inquadrandolo tra le attività di tipo socio-assistenziale, e per questa ragione, richiedendone la compartecipazione nella copertura dei costi. Sulla base del quadro normativo nazionale ed internazionale, il Consiglio di Stato sostiene invece che il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e per quel che qui rileva anche la coerente acquisizione di competenze – seppur ridotte – scolastiche. Di conseguenza, non sussiste un obbligo di compartecipazione agli oneri.

Fonte: https://lasettimanagiuridica.it/2021/04/10/il-trasporto-scolastico-di-un-disabile-non-e-un-servizio-socioassistenziale-e-non-e-soggetto-a-compartecipazione/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-settimana-giuridica-n-2-del-25-gennaio-2021_19

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Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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