Secondo l’ultimo aggiornamento del Censimento permanente delle istituzioni non profit dell’Istat, al 31 dicembre del 2020 in Italia le organizzazioni erano oltre 360mila, nello specifico 363.499 e complessivamente impiegano 870.183 dipendenti. Abbiamo visto che di queste organizzazioni più di 105.000 si sono iscritte al RUNTS e che pertanto, in qualità di Enti del terzo settore, possono essere coinvolte dalle pubbliche amministrazioni attraverso gli istituti previsti, come la co-progettazione e le convenzioni.

Esistono delle possibilità per tutti gli enti non profit non iscritti al RUNTS di instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni? Non si deve dimenticare che gli enti non profit non iscritti restano una realtà consistente in Italia, operano quotidianamente sia a livello nazionale che locale erogando servizi di pubblica utilità.

E’ ovvio che, ai sensi del Codice del Terzo Settore, gli enti non iscritti non possono essere coinvolti nelle forme previste dagli articoli 55, 56 e 57, partecipando a percorsi di co-progettazione o a procedimenti finalizzati alla stipula di convenzioni a rimborso. Più precisamente, non possono essere coinvolti direttamente dalle pubbliche amministrazioni, ma possono collaborare in partenariato con Enti del Terzo Settore che operano come soggetti capofila nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Questo vuol dire che gli Enti del terzo settore iscritti, quando partecipano a procedure di coinvolgimento avviate dalle pubbliche amministrazioni, possono associarsi con enti non iscritti per arricchire e qualificare le proposte di gestione di attività.

Molti enti locali si stanno attrezzando per organizzare percorsi amministrativi differenziati per gli enti del terzo settore iscritti e le associazioni del territorio non iscritte. Attraverso linee guida, vengono costruiti percorsi di valorizzazione della progettualità delle associazioni non iscritte, alternativi agli istituti previsti dal Codice del Terzo Settore. Si evidenzia che le forme di sostegno alle associazioni, come i contributi, possono essere riconosciute nei confronti di tutte le associazioni e non soltanto di quelle iscritte al RUNTS.

La Legge Regione Toscana n. 65/2020 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano) all’art. 4 riconosce un ruolo anche agli enti non iscritti, si promuove e valorizza infatti la presenza e l’operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Uno strumento giuridico che può essere utilizzato per instaurare rapporti di collaborazione con enti non iscritti è l’accordo di collaborazione previsto dall’art.119 del TUEL. Si tratta di uno schema negoziale flessibile, all’esito comunque di un procedimento, che permette la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di attività anche complesse. La giurisprudenza amministrativa riconosce questi accordi e li colloca nell’ambito degli accordi procedimentali previsti dall’art.11 della L.241/90.

Infine, un altro strumento utile per interagire con gli enti non iscritti è rappresentato dai patti di collaborazione per la cura dei beni comuni. E’ un istituto interessante, riconosciuto da diverse norme regionali, che permette un coinvolgimento attivo di cittadini singoli e associati nella cura di beni pubblici e organizzazione di attività e servizi di interesse pubblico.

patto di collaborazione

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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