Le organizzazioni sportive sono tenute ad iscriversi nel registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Ras) tenuto dal Dipartimento per lo sport. Il Ras è l’unico strumento certificatore sia della natura sportiva dilettantistica delle attività promosse che, previa affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Dsa e Eps), della natura sportiva dilettantistica delle organizzazioni, andando così a sostituire il ruolo assolto in passato dal registro Coni.

L’iscrizione al registro è anche presupposto per poter “accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” e per poter accedere alle agevolazioni fiscali: a tal fine il registro trasmetterà l’elenco dei soggetti iscritti all’Agenzia delle entrate.

Se in passato ci si limitava a parlare di Asd e Ssd, con la riforma si deve parlare di “enti sportivi dilettantistici”, intendendo tali gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, dlgs n. 36 del 2021, inclusi – dal primo luglio 2023 – gli enti diversi dalle Asd e Ssd iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Si ritiene che l’iscrizione nel Ras sia obbligatoria con riferimento all’esercizio di tale attività e non sia connessa alla mera indicazione in statuto di tale attività.

Il Regolamento sulla tenuta del Ras, approvato il 29 gennaio 2024, contiene le seguenti disposizioni:

– in fase di iscrizione non è più necessario indicare le attività svolte – cosa oggettivamente impossibile per le organizzazioni di nuova costituzione – ma è necessario trasmettere in piattaforma, entro e non oltre 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di iscrizione “l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”. Questo significa che almeno all’inizio è sufficiente lo svolgimento di una delle attività indicate e non di tutte e tre;
– le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione avviene attraverso l’organismo sportivo affiliante, sono da questi trasmesse telematicamente all’interno del Ras entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento (ad esempio i dati degli atleti che hanno partecipato alle attività competitive organizzate dall’organismo affiliante);
– per i soggetti che si tesserano direttamente all’organismo sportivo affiliante (cosiddetto tesseramento individuale) l’invio delle relative informazioni viene curato dagli organismi sportivi affilianti;
– per i tesserati con cittadinanza straniera che non sono residenti in Italia non è ovviamente richiesto il codice fiscale;
– viene introdotto l’obbligo di deposito di atto costitutivo e statuto. Questo rappresenta uno strumento di trasparenza per i terzi che entrano in contatto con l’ente sportivo.

Il regolamento prevede che “ogni organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dalla Asd/Ssd affiliata, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive”: ne consegue che la federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni potranno chiedere i dati e registrarli in piattaforma o dotarsi di una propria piattaforma informatica con accesso da parte delle proprie affiliate impegnate ad inserire le informazioni ed i documenti richiesti, piattaforma che potrà successivamente rilasciare i dati a quella del Ras.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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