È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2024, n. 126 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2024 il decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.
Le norme riguardano novità in materia di lavoro sportivo.
Prestazioni sportive dei volontari
L’art. 3, c. 3, DL 71/2024 modifica l’art. 29, c. 2, D.Lgs 36/2021 prevedendo che ai volontari sportivi, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché detti Enti, per quanto di competenza di ciascuno degli stessi, deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti erogatori sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
I suddetti rimborsi:
– non concorrono a formare il reddito del percipiente;
– concorrono al superamento del limite di non imponibilità previdenziale di 5.000 euro (art. 35, co. 8-bis, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento;
– concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 15.000 euro ai fini Irpef previsto per i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (art. 36, co. 6, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36);
– concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 85.000 euro ai fini Irap previsto per i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo (art. 36, co. 6, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36).
Prestazioni sportive dei dipendenti pubblici
L’art. 3, commi 1 e 3, DL 71/2024, apporta anche le seguenti modifiche alla normativa inerente le prestazioni sportive svolte dai dipendenti pubblici:
-viene modificato l’art. 53 comma 6 D.Lgs. 165/2001, prevedendo che tra i compensi che un pubblico dipendente può percepire senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, sono compresi quelli derivati dalle “prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva”;
– viene modificato l’art. 25 comma 6 lettera a) D,Lgs. 36/2021, prevedendo che solo per l’attività sportiva dei pubblici dipendenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui» è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza;
-viene modificato l’art. 53 comma 11 D.Lgs. 165/2001, prevedendo che le comunicazioni all’amministrazione pubblica di appartenenza dell’erogazione a dipendente pubblico di compenso per lo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo debbono comunicarli “entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente”.
Redditi di lavoro autonomo art 53 TUIR
L’art. 3, comma 2, DL 71/2024 abroga la disposizione contenuta nell’art. 53, comma 2, lettera a) TUIR, ai sensi della quale i redditi derivanti da prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, erano da considerarsi redditi di lavoro autonomo.