La sez. giur. Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza 2 settembre 2025, n. 296, condanna un soggetto (associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale) per la distrazione dei fondi pubblici, assegnati da un Comune per lo svolgimento di un evento, rendicontati in modo “non corretto”, sottraendo (distraendo) le somme dalla loro destinazione originaria.

Secondo i giudici contabili, in presenza di documenti non genuini l’intero ammontare del finanziamento percepito costituisce danno, in ragione del fatto che l’erogazione è stata basata su dichiarazioni intenzionalmente fraudolente e su documentazione risultata falsa.

In generale, costituisce, infatti, frode (lesiva degli interessi finanziari della PA) qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti da bilancio pubblico (in ambito PNRR le diverse misure adottate in ambito della prevenzione della corruzione hanno proprio lo scopo di assicurare il recupero delle somme, contrastando le frodi mediante una serie di verifiche e controlli obbligatori sulla documentazione prodotta).

La richiesta di un finanziamento, a valere su risorse della fiscalità generale, impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma, altresì, da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione, specie alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso.

La Procura erariale aveva citato in giudizio un’associazione e il suo rappresentante chiedendo una condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno erariale cagionato ad un Comune, corrispondente ai contributi ottenuti (in un arco temporale dal 2015 al 2019, attestati dall’Amministrazione erogatrice) a titolo di copertura del disavanzo per l’organizzazione di eventi sportivi.

A seguito dell’istruttoria erariale, si accertava che la parte convenuta in tutte le domande di contributo dichiarava incassi di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivamente ottenuti (minore vendita di biglietti), indicando solo importo imponibile incassato, rendendo così ancor più ampio il divario tra le entrate falsamente dichiarate e quelle effettivamente realizzate, portando le iniziative in disavanzo (in realtà inesistente): scopertura coperta da risorse comunali, rendendo del tutto non dovuto l’effettivo esborso sostenuto dall’Amministrazione con conseguente danno.

È noto che l’erogazione di contributo basati su dichiarazioni false (mendaci) comporta la revoca/restituzione sull’intero importo erogato (non solo quello del disavanzo).

L’Associazione convenuta rappresentava di non aver avuto nessuna contezza del comportamento illecito del suo rappresentante legale, che agiva in autonomia, non potendo operare alcun vincolo di solidarietà, invocando l’estraneità dei fatti.

Il Collegio, dichiarata la contumacia del rappresentante legale, accoglie nella sua interezza le richieste della Procura attorea, condannando in solido le parti convenute al ristoro del danno patito dal Comune dall’antigiuridicità delle condotte accertate e contestate.

Per quanto riguarda il danno, viene quantificato nella somma corrispondente alle erogazioni annuali del Comune, non potendo accogliere la richiesta di verifica dell’effettivo disavanzo (quello veritiero e dovuto), non potendo il giudice procedere alla riedizione del procedimento amministrativo sostituendosi alle esclusive prerogative dell’Amministrazione locale: la restituzione viene definita per l’intero ammontare delle risorse pubbliche illecitamente distratte dal bilancio pubblico.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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