Il partenariato sociale, disciplinato dall’articolo 201 del D.Lgs. 36/2023, è una forma di collaborazione tra privati e amministrazioni pubbliche per realizzare fini di interesse generale.

Questo istituto crea un rapporto sinallagmatico tra la Pubblica Amministrazione e i privati, in cui quest’ultimi eseguono opere di interesse pubblico anziché pagare le obbligazioni tributarie.

L’istituto del partenariato sociale riflette il principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione.

Questa norma non è programmatica (ossia non richiede necessariamente l’intervento del legislatore con legge ordinaria), ma ha una portata direttamente precettiva nei confronti delle amministrazioni.

Inoltre, il nuovo Codice degli Appalti si basa sul principio di fiducia nella legittimità e correttezza dell’azione delle amministrazioni pubbliche. A queste è delegata l’autonomia nella selezione dei criteri e requisiti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale.

L’ordinamento italiano ha già sperimentato forme di sussidiarietà orizzontale. Ad esempio, l’articolo 24 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia) ha introdotto il “baratto amministrativo”, poi integrato negli articoli 189 e 190 del Codice Appalti n. 50/2016. Questi istituti sono stati poi unificati nell’articolo 201 del D.Lgs. 36/2023, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la materia del partenariato sociale.

L’articolo 201, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che gli enti concedenti devono predisporre un atto generale che definisca i criteri e requisiti per concludere i contratti di partenariato. Preferenza è data a privati, singoli o associati, legati al contesto territoriale di riferimento. Il nuovo codice inserisce, tra i potenziali contraenti, anche le piccole e medie imprese (PMI), che godono di del favor legislativo.

I contratti di partenariato sociale possono riguardare:

-Gestione e manutenzione di aree verdi urbane e immobili rurali destinati ad attività sociali e culturali.

-Gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade, e interventi di decoro urbano.

-Realizzazione di opere di interesse locale, basate su progetti presentati e finanziati dai privati.

In questo contesto, i privati eseguono le opere come datio in solutum per le imposte tributarie. L’ente territoriale compensa il proprio credito nei confronti del privato, evitando di pagare in denaro l’opera o il servizio. Questo strumento è particolarmente utile per gestire crisi finanziarie e rispettare i vincoli di spesa pubblica.

Il Codice del 2023 semplifica le procedure per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, eliminando le dettagliate disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 189 del Codice del 2016. Le amministrazioni possono ora definire ex ante i criteri e requisiti all’interno dell’atto generale, garantendo trasparenza e non discriminazione.

Il partenariato sociale rappresenta un’innovativa forma di collaborazione tra pubblico e privato, che permette di realizzare opere di interesse generale in modo efficiente e sostenibile. La nuova disciplina, introdotta dal D.Lgs. 36/2023, razionalizza e semplifica le procedure, favorendo una maggiore partecipazione dei privati, incluse le PMI, e garantendo trasparenza e correttezza nell’azione amministrativa.

Rimane l’impressione che i partenariati sociali siano finiti nel campo normativo organizzato dei contratti pubblici, che si interessa principalmente di appalti e di concessioni, non per un’automatica conseguenza tassonomica – basti considerare che i contratti pubblici hanno come protagonisti l’impresa o lo svolgere l’attività di impresa, mentre i partenariati sociali hanno come protagonisti i cittadini e le associazioni, che non sono ex se operatori economici – ma per una sorta di capacità della normativa sugli appalti e sulle concessioni di attrarre e di accogliere anche rapporti “ibridi” tra pubblico e privato, anche se non proprio di mercato, per mancanza nel nostro ordinamento interno di altri corpi normativi organici inerenti ai rapporti contrattuali/convenzionali tra p.a. e privato (l’art. 11 della l. n. 241/1990 è troppo generico).

Detto scenario è un po’ cambiato con l’avvento del Codice del Terzo settore, il quale però riguarda solo gli ETS e dunque non direttamente le singole iniziative dei cittadini e delle realtà intermedie che non sono ETS. Situazioni queste ultime, le cui regole – quando e per quanto necessarie – trovano peraltro fonte in leggi di settore, leggi regionali o in regolamenti adottati dai singoli enti pubblici (spesso in tema dei beni comuni).

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
Blog

Progetto Autonomie Locali

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