
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato un nuovo e atteso documento di orientamento volto a fare chiarezza sulla gestione degli enti del Terzo settore (Ets) che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
La nota n. 7741 del 15 maggio 2026 arriva in risposta a un quesito posto dagli uffici del “Runts” delle regioni e province autonome, per il tramite del Coordinamento della Commissione Politiche sociali della Conferenza e riguarda l’obbligo per tale particolare tipo di “Ets” di doppia iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (“Runts”) e al registro delle imprese.
Ad avviso del Ministero, è necessario ammettere che, all’infuori delle imprese sociali, vi siano “ETS” che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3 dell’art. 11 del Codice del Terzo Settore, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel Registro delle Imprese (RI).
Conseguentemente, laddove si chieda se gli “ETS” che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al “RUNTS” in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del “RI”, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come “ETS” – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali – presuppone necessariamente l’iscrizione nel “RUNTS”.
E’ interessante la parte della circolare dedicata al concetto di impresa per gli “ETS”.
Il Ministero raccomanda di non confondere le attività di interesse generale svolte in forma d’impresa con le “attività diverse” di cui tratta il D.M.19 maggio 2021, n.107, attuativo dell’art. 6 del CTS. È infatti possibile configurare l’ipotesi di un “ETS” che svolga l’attività di interesse generale in forma organizzata e professionale, operando sul mercato e applicando un metodo economico idoneo alla remunerazione dei fattori produttivi (art. 2082, c.c.) e che, allo stesso tempo, generi ricavi derivanti dalle attività diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo.
In una simile ipotesi l’ “ETS”, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli “ETS” che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Occorre, inoltre, evitare di confondere il concetto di impresa, rilevante ai fini civilistici, con quello di ente commerciale, rilevante invece ai fini fiscali.
Al riguardo, si osserva che la disposizione dell’art. 11, comma 2, del CTS ha una valenza prettamente civilistica, come si evince dalla sua collocazione nel Titolo II del CTS (artt. 4-16), recante la cornice delle disposizioni di riferimento ai fini della qualificazione civilistica degli “ETS”.
Infine, il Ministero tratta il regime fiscale di de-commercializzazione che caratterizza il volontariato, la promozione sociale e gli enti filantropici.
In sostanza, vi sono nell’ambito del Terzo settore alcune tipologie di enti che per natura non sono, in via di principio, compatibili con un modello organizzativo imprenditoriale. Questo non significa, tuttavia, che tali enti non possano assumere astrattamente la qualifica di enti fiscalmente commerciali. E’ doveroso rilevare che la natura imprenditoriale dell’ente non è sovrapponibile alla qualifica fiscale dell’ente come commerciale.
In ogni caso, la concreta fruibilità delle agevolazioni destinate alle suddette tipologie specifiche di “ETS” deriva dal concreto rispetto delle previsioni di legge, non dalla collocazione nelle sezioni o da disposizioni o qualificazioni delle relative attività contenute nei singoli statuti; il diritto a beneficiare delle agevolazioni può essere disconosciuto dall’amministrazione finanziaria ove sia accertata l’assenza dei relativi presupposti legittimanti.
In questo senso il Ministero ritiene che la valutazione se un “ETS” sia qualificabile o meno come ente fiscalmente commerciale non debba essere rimessa agli Uffici del “RUNTS”, ma competa eventualmente all’amministrazione finanziaria; mentre, sicuramente, gli Uffici del “RUNTS” terranno in considerazione il rispetto da parte degli enti delle disposizioni ordinamentali (e non di carattere fiscale) che qualificano gli “ETS” ai fini dell’iscrizione o della permanenza in una determinata sezione del “RUNTS”, valutando nel secondo caso se la sopravvenuta inadeguatezza delle relative caratteristiche possa determinare l’opzione della migrazione ad altra sezione o piuttosto determini una situazione di incompatibilità con la permanenza nel Registro medesimo.
