Un’analisi comparativa sul rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo settore, in particolare nelle norme in vigore in Umbria, Piemonte e Puglia.

Regione Umbria

La disciplina contenuta nella legge Regione Umbria 6 marzo 2023, n. 2 rubricata “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa” rappresenta un punto avanzato di codificazione dell’amministrazione condivisa.

Già l’art. 1 qualifica l’istituto come modalità ordinaria di esercizio della funzione amministrativa, fondata su cooperazione, sussidiarietà e convergenza di obiettivi. L’art. 2 amplia il novero dei soggetti includendo Regione, enti locali, aziende sanitarie ed “Ets”: questi ultimi non come semplici partner esterni, ma come co-amministratori funzionali dell’interesse pubblico.

La peculiarità più rilevante riguarda proprio il ruolo degli “Ets”: la legge umbra li inserisce stabilmente nel ciclo decisionale pubblico, attribuendo loro una posizione non occasionale ma strutturale.

Il nucleo della disciplina è contenuto nel Titolo IV, dedicato ai rapporti tra pubblica amministrazione ed “Ets”, nel quale sono regolati gli strumenti tipici dell’amministrazione condivisa. In particolare, l’art. 13 introduce la co-programmazione, mentre l’art. 14 ne disciplina i principi del procedimento.

La co-progettazione è disciplinata dall’art. 15. Sul tema l’art. 16 prevede espressamente che i procedimenti possano essere avviati anche su iniziativa degli Ets, riconoscendo loro una capacità di impulso procedimentale e quindi un ruolo proattivo nella costruzione delle politiche pubbliche.

L’art. 17 riguarda le convenzioni con gli Ets in una logica di partenariato orientata al perseguimento dell’interesse generale.

Regione Piemonte

La legge Regione Piemonte n. 7/2024 disciplina l’amministrazione condivisa in modo esplicito all’interno del Capo IV (“Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione”), costruendo un sistema organico fondato su co-programmazione, co-progettazione e strumenti convenzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e dell’art. 55 CTS.

La legge disciplina l’amministrazione condivisa in particolare attraverso gli artt. 3, 9, 10, 11, 12 e 13.

La co-programmazione è disciplinata dagli artt. 9 e 10. L’art. 9 prevede che le amministrazioni possano coinvolgere gli “Ets” nella definizione dei bisogni e delle priorità territoriali, mentre l’art. 10 stabilisce i principi del procedimento, imponendo un atto formale di avvio e il rispetto delle regole generali del procedimento amministrativo.

In tema di co-progettazione, l’art. 12, che regola i principi del procedimento di co-progettazione. In particolare, prevede espressamente che i procedimenti possano essere avviati anche su iniziativa di uno o più enti del Terzo settore, riconoscendo quindi agli “Ets” una capacità di impulso procedimentale.

Inoltre, l’art. 13 prevede convenzioni e patti di accreditamento attraverso i quali vengono formalizzati gli esiti dei procedimenti di amministrazione condivisa.

Regione Puglia

La legge Regione Puglia n. 11/2025 disciplina l’amministrazione condivisa come sistema integrato di rapporti tra pubblica amministrazione ed “Ets”, fondato su co-programmazione e co-progettazione, su un coinvolgimento attivo e stabile degli “Ets” e su strumenti di partenariato che regolano una gestione congiunta delle politiche e degli interventi di interesse generale.

Il nucleo dell’amministrazione condivisa è contenuto nel Titolo dedicato ai rapporti di partenariato tra pubblica amministrazione ed “Ets”, dove la legge disciplina i procedimenti tipici, ossia la co-programmazione e la co-progettazione.

Quanto all’iniziativa, la legge pugliese valorizza il ruolo attivo degli enti del Terzo settore.

Pur mantenendo in capo alle amministrazioni la funzione di indirizzo e di avvio formale dei procedimenti, il sistema è costruito in modo tale da consentire agli “Ets” di contribuire alla definizione dell’agenda pubblica attraverso la segnalazione dei bisogni, la partecipazione ai tavoli e la proposta di interventi.

Sul piano dell’attuazione, la co-progettazione non si esaurisce nella fase ideativa, ma si estende alla realizzazione concreta degli interventi. Gli “Ets” partecipano direttamente all’esecuzione dei progetti, apportando risorse materiali, immateriali ed economiche e condividendo responsabilità con le amministrazioni.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
Blog

Progetto Autonomie Locali

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