Con sentenza (Sez. I, 3 maggio 2024, n. 310) il T.A.R. Liguria ha deciso di accogliere il ricorso di un’impresa che contestava la scelta della Regione Liguria di ricorrere all’istituto della co-progettazione, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Secondo il ricorrente, la decisione di escludere i soggetti privati non appartenenti al terzo settore oltre ad essere sfornita di motivazione, contravverrebbe ai principi di imparzialità, trasparenza, efficacia e concorrenza e risulterebbe irragionevole, poiché l’unico scopo del progetto bandito dalla Regione Liguria, finanziato con fondi statali, consisterebbe nel mero finanziamento di iniziative volte a migliorare la condizione delle persone sorde e ipoacusiche.

Ad avviso del Collegio giudicante, la Regione non avrebbe fatto buon governo delle regole che presiedono alla scelta ed all’utilizzo delle procedure di co-progettazione, come tali escluse dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6, D.lgs. 36/2023. Innanzitutto, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto motivare la decisione di dare corso ad una procedura di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017, invece di escludere a priori le imprese che perseguono un profitto.

Oltre a ciò, dalla lettura dell’avviso e dall’esito dell’istruttoria, non si percepirebbe immediatamente il valore aggiunto del privato sociale, dal momento che, in questo caso, i bisogni da soddisfare consisterebbero esclusivamente nella facilitazione dell’accesso dei sordi e degli ipoudenti ai servizi sociosanitari, scolastici e culturali mediante sistemi innovativi per abbattere le barriere alla comunicazione.

Tale facilitazione, peraltro, sarebbe realizzata nel concreto attraverso servizi di video-interpretariato, con una determinante componente tecnologica e non umano-solidaristica. Di conseguenza, il ricorso all’istituto della co-progettazione non sarebbe giustificato né ragionevole.

In secondo luogo, il ricorso alla co-progettazione sarebbe illegittimo perché la Regione non avrebbe rispettato il principio di gratuità, includendo tra le spese da rimborsare anche la remunerazione dei fattori di produzione interni all’ente stesso.

In definitiva, secondo il T.A.R., la selezione pubblica in questione sarebbe assimilabile ad un ordinario appalto di servizi. E, di conseguenza, sarebbe illegittima perché esclude ingiustamente le imprese private che perseguono un profitto.

Le prime applicazioni e interpretazioni dell’art. 6 del D.lgs. 36/2023 da parte dei giudici amministrativi mostrano una criticità nel cogliere non solo le peculiarità della co-progettazione, ma soprattutto le ragioni per cui i modelli di amministrazione condivisa dovrebbero essere esclusi dagli ordinari schemi dei contratti pubblici.

In particolare, l’aspetto della gratuità sembra ancora non pienamente compreso.

L’art. 6 del D.lgs. 36/2023, che riguarda i modelli organizzativi “privi di rapporti sinallagmatici” (che letteralmente esclude il “prezzo” della controprestazione, per finalità di profitto) giustifica pacificamente il rimborso dei costi di produzione del servizio.

Inoltre, l’art. 56, comma 4, del D.lgs. 117/2017, prescrive che le convenzioni devono contenere le modalità di rimborso delle spese, limitandole al “rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”.

Tale disposizione, infatti, sebbene applicabile per peculiari tipi di convenzioni con ODV e APS iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, non può non costituire parametro interpretativo per tutte le tipologie di convenzione. In tutti questi casi, quindi, non si parla di gratuità in senso stretto, ma anzi si ammette la possibilità di rimborsare i costi riferiti alle attività oggetto delle convenzioni, anche perché può essere necessario che le attività in co-progettazione abbiano una componente professionale e non solo volontaristica che deve essere giustamente remunerata.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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