
Con il via libera dell’UE, si completa la riforma avviata nel 2016. Cosa cambia davvero per gli ETS e quali sono le nuove sfide?
Il 2024 segna un punto di svolta per il Terzo Settore italiano. Dopo anni di attesa, l’approvazione della Commissione europea al pacchetto fiscale del Codice del Terzo Settore consente finalmente la piena attuazione della riforma avviata nel 2016.
Nuove regole fiscali, incentivi agli investitori, regimi forfettari dedicati e strumenti finanziari innovativi aprono scenari inediti per gli ETS, ma richiedono consapevolezza, preparazione e scelte strategiche, in particolare per le Onlus ancora esistenti.
In questo articolo analizziamo tutte le novità, le opportunità e le criticità ancora da affrontare.
Una scelta necessaria: la posizione giuridica degli ETS
Con la riforma ora pienamente operativa, gli Enti del Terzo Settore devono verificare la propria qualifica giuridica e valutare quale regime fiscale si applicherà in funzione della stessa.
Questo passaggio è cruciale per:
- accedere alle agevolazioni previste;
- evitare sanzioni o decadenze;
- pianificare sostenibilmente la propria attività.
Focus Onlus: conto alla rovescia
Entro il 30 marzo 2026, le Onlus dovranno decidere se iscriversi al RUNTS in una delle categorie previste (OdV, APS, altri ETS, impresa sociale) oppure cessare la qualifica, con obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato.
Le nuove coordinate fiscali: tra chiarezza e incertezze
Il pacchetto fiscale autorizzato dall’UE introduce criteri innovativi per la distinzione tra ETS commerciali e non commerciali. Un ETS è considerato non commerciale se:
- le entrate da attività non commerciali superano quelle da attività commerciali;
- le attività di interesse generale sono svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico, con ricavi che non superano del 6% i costi sostenuti, per massimo tre anni consecutivi.
Da chiarire:
È essenziale capire quali costi imputare per valutare il rispetto del tetto del 6%. Serviranno chiarimenti operativi dall’Agenzia delle Entrate e strumenti uniformi di rendicontazione.
IVA e Terzo Settore: una partita ancora aperta
Fino al 1° gennaio 2026 resta in vigore l’esclusione dall’IVA per gli ETS non commerciali.
Tuttavia, la normativa attuale esclude da molte esenzioni le imprese sociali e gli ETS commerciali, anche per attività di interesse generale come i servizi socio-assistenziali. Sarà quindi necessaria un’armonizzazione normativa che eviti disparità di trattamento.
Il nuovo volto delle agevolazioni fiscali per gli ETS
Regime forfettario ETS
Gli ETS non commerciali potranno accedere al regime forfettario per il reddito d’impresa, con coefficienti di redditività dal 5% al 17%, secondo attività e ricavi.
Regime speciale APS e OdV
Se i ricavi annui non superano i 130.000 euro:
APS: redditività al 3%
OdV: redditività al 1%
Fine della Legge 398/1991
Non sarà più applicabile agli ETS. Resta valida solo per associazioni e società sportive non iscritte al RUNTS.
Imprese sociali: incentivi e detassazione
Le imprese sociali saranno esentate dalla tassazione degli utili, se reinvestiti in:
- attività statutarie;
- incremento del patrimonio.
È prevista (in attesa di approvazione UE) una detrazione/deduzione per investimenti privati:
Tipo di investitore Incentivo Massimale annuo
Persona fisica Detrazione IRPEF 30% Fino a 1 milione €
Persona giuridica Deduzione IRES 30% Fino a 1,8 milioni €
Strumenti innovativi in arrivo: titoli di solidarietà
In attesa di definizione con la Commissione UE, i “titoli di solidarietà” rappresentano strumenti finanziari con cui convogliare capitali privati verso progetti a impatto sociale degli ETS.
Le agevolazioni già operative
Restano pienamente attive le seguenti misure:
- Social Bonus: credito d’imposta
65% per donazioni da persone fisiche
50% per donazioni da enti/società
(per ETS che recuperano immobili pubblici o confiscati)
- Esenzione dall’imposta di bollo
Per atti, istanze, certificazioni e contratti degli ETS - Agevolazioni su atti con la PA
Riduzione delle imposte per convenzioni e atti legati ad attività di interesse generale - Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
Persone fisiche: 30% (35% per OdV) fino a 30.000 €
Enti/società: deduzione fino al 10% del reddito netto
- Neutralità fiscale per le APS nei rapporti di rete
Gli scambi tra soci, APS e altre organizzazioni aderenti non sono considerati commerciali.
Conclusioni: una riforma da attuare insieme
L’entrata in vigore della parte fiscale della riforma segna una nuova era per il Terzo Settore italiano. Tuttavia, il successo di questa trasformazione dipende da:
- un forte supporto degli enti pubblici;
- il ruolo attivo di CSV e reti associative;
- la formazione continua degli operatori;
- strumenti digitali e contabili aggiornati.
Il Terzo Settore è pronto a fare un salto di qualità.
Ma servono regole chiare, supporto concreto e una cultura condivisa del cambiamento.