
Nel delicato equilibrio tra l’efficienza dell’azione amministrativa e il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, il settore del welfare locale e, in particolare, gli affidamenti dei servizi sociali, pongono sfide interpretative complesse, soprattutto in relazione all’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.
Un caso emblematico è rappresentato dalla vicenda che ha interessato il Comune di Solarino, il quale ha affidato, inizialmente in via diretta, il potenziamento del proprio servizio sociale a una Onlus, e ha successivamente rinnovato l’affidamento senza procedura comparativa, giustificando tale decisione con la urgenza dell’intervento e con la positiva valutazione della prestazione precedentemente eseguita.
Tale affidamento è stato impugnato da un’altra Onlus, che ha contestato la mancata applicazione del principio di rotazione e la assenza di una adeguata motivazione in riferimento ai parametri stabiliti dall’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), in particolare rispetto alla valutazione della struttura di mercato, elemento ritenuto essenziale per giustificare la deroga alla rotazione negli affidamenti sotto soglia.
Il TAR Catania ha accolto il ricorso, ritenendo che, anche a voler escludere l’applicabilità dell’art. 49 ai servizi sociali, l’Amministrazione fosse comunque obbligata a motivare l’affidamento diretto in deroga secondo i criteri di cui all’art. 128, comma 3, dello stesso Codice, che regolano in modo specifico i servizi alla persona.
In particolare, il TAR ha sottolineato che il rispetto del principio di accesso al mercato – che discende dai principi comunitari di concorrenza e parità di trattamento – deve essere sempre garantito, anche quando si opera in settori “speciali” come quello dei servizi sociali. Il mancato rispetto delle regole motivazionali previste comporta quindi non solo una violazione del principio di rotazione, ma una menomazione dell’intero sistema di garanzie dell’evidenza pubblica.
La sentenza del TAR è stata oggetto di appello da parte della Onlus affidataria, e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha espresso un orientamento che, pur confermando l’importanza del principio di accesso al mercato, ha ridefinito i criteri per la sua applicazione al settore dei servizi sociali.
Secondo il CGARS, l’art. 49 del Codice è astrattamente applicabile anche ai servizi sociali, in quanto espressione di un principio generale.
Tuttavia, l’applicazione integrale e rigida delle condizioni previste da tale articolo non può avvenire in modo automatico nei servizi alla persona, perché questi sono disciplinati anche da una normativa speciale – in particolare l’art. 128 del Codice dei Contratti, che, al comma 3, enuncia i criteri specifici per l’affidamento di questi servizi, tra cui:
- l’importanza del radicamento territoriale del soggetto affidatario;
- la continuità nella presa in carico delle persone fragili;
- l’esperienza e la qualità delle prestazioni erogate.
Ciò che emerge dalla decisione del CGARS è una lettura sistematica e flessibile dell’intero impianto normativo: l’Amministrazione, nel caso di affidamento di servizi alla persona sotto soglia, può derogare al principio di rotazione, purché tale deroga sia adeguatamente motivata alla luce dei criteri dell’art. 128, comma 3. Non è quindi necessario, secondo i giudici, esplicitare tutte le condizioni previste dall’art. 49, come ad esempio l’analisi della struttura del mercato.
Nel caso specifico, il CGARS ha ritenuto legittima la motivazione fondata su due elementi principali:
- urgenza dell’intervento, che rendeva impraticabile una nuova procedura di selezione nei tempi richiesti;
- accertata qualità della prestazione resa in precedenza, che garantiva la continuità e l’efficacia del servizio, in linea con le finalità del Codice.
Entrambe le motivazioni, pur non sufficienti nei settori ordinari per giustificare una deroga alla rotazione, acquistano valore preponderante nei servizi sociali, in quanto strumentali al perseguimento degli obiettivi di inclusione, tutela e prossimità indicati dall’art. 128.
La pronuncia del CGARS invita le Pubbliche Amministrazioni a:
- adottare un approccio integrato nell’affidamento dei servizi alla persona, valutando tanto i principi generali quanto le specificità del settore;
- motivare con accuratezza le eventuali deroghe al principio di rotazione, evidenziando come la scelta persegua concretamente gli obiettivi dell’art. 128;
- garantire trasparenza e tracciabilità delle decisioni, anche laddove la legge consente maggiore flessibilità.
In definitiva, il caso Solarino offre una lettura interessante sull’equilibrio tra il rispetto delle regole concorrenziali e la tutela degli interessi sociali e collettivi.
La sentenza del CGARS rappresenta un importante precedente che riconosce la specificità del Terzo Settore e la centralità dei servizi alla persona all’interno delle politiche pubbliche, richiamando le Amministrazioni alla responsabilità e alla precisione nella motivazione degli affidamenti, ma senza imporre rigidità incompatibili con la natura stessa dei servizi erogati.