
Una recente sentenza del TAR Lazio offre importanti chiarimenti in merito all’accesso ai finanziamenti pubblici da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), focalizzandosi sulla centralità dell’iscrizione ai registri previsti dalla normativa vigente, anche in fase transitoria antecedente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La controversia nasce da un ricorso promosso da un’associazione culturale, capofila di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), destinataria in un primo momento di un finanziamento nell’ambito del Bando “Fermenti”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
Successivamente, l’amministrazione ha emesso un provvedimento di decadenza dal finanziamento, rilevando che due delle associazioni componenti l’ATS non risultavano iscritte ad alcun registro del Terzo Settore, come richiesto espressamente dal bando.
Nel suo ricorso, l’ATS contesta la legittimità del decreto di decadenza, fondando le proprie ragioni su tre principali argomentazioni:
- preminenza del requisito sostanziale: l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche e solidaristiche sarebbero, secondo la ricorrente, sufficienti a configurare un ente come ETS, a prescindere dall’iscrizione formale ad un registro.
- incertezza normativa e normativa transitoria: al momento della partecipazione al bando (anteriormente all’istituzione del RUNTS), non esisteva un registro accessibile per le associazioni culturali, rendendo di fatto impossibile soddisfare il requisito formale.
- affidamento generato da una FAQ pubblicata dall’amministrazione, successivamente rimossa, che avrebbe ingenerato l’aspettativa legittima di poter partecipare al bando anche in assenza di iscrizione.
Il TAR Lazio ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento di decadenza adottato dall’amministrazione.
Il Tribunale ha affermato che il solo possesso di finalità solidaristiche e non lucrative non è sufficiente a qualificare un soggetto come ETS. La qualifica giuridica di ETS, anche nella fase transitoria prima dell’attivazione del RUNTS, richiedeva l’iscrizione ai registri previsti dalla normativa vigente, quali:
- Registro delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Albi regionali o nazionali previsti da normative speciali.
Tale interpretazione trova conferma nell’art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e nella disciplina transitoria contenuta nel decreto stesso, oltre che nei principi affermati nella legge delega n. 106/2016.
Sebbene l’amministrazione avesse pubblicato (e poi rimosso) una FAQ fuorviante, il TAR ha sottolineato che:
- le FAQ hanno natura meramente interpretativa e non possono modificare il contenuto del bando o derogare a disposizioni di legge;
- l’affidamento eventualmente ingenerato da tali chiarimenti informali non è sufficiente a fondare una legittima aspettativa giuridicamente rilevante, in quanto la certezza del diritto si fonda sui testi normativi e regolamentari ufficiali.
La revoca del finanziamento non costituisce un provvedimento in autotutela discrezionale, ma un atto vincolato derivante dal mancato possesso di un requisito espressamente richiesto dal bando.
Non trova applicazione neppure il principio di proporzionalità, poiché l’esclusione non è frutto di una valutazione discrezionale dell’ente ma deriva automaticamente dalla carenza di un presupposto giuridico oggettivo.
La sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto amministrativo e della normativa sul Terzo Settore: l’iscrizione ai registri non è una formalità burocratica fine a sé stessa, bensì un meccanismo di garanzia e controllo.
Il TAR richiama l’intero impianto normativo che pone l’iscrizione quale requisito centrale per la legittimazione alla collaborazione con la pubblica amministrazione, tra cui:
- Art. 4 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore): definizione di ETS subordinata all’iscrizione ai registri;
- Art. 118, comma 4, Costituzione: principio di sussidiarietà orizzontale;
- Art. 18 del D.lgs. 201/2022: partenariato pubblico-privato nei servizi pubblici locali;
- Art. 6 del D.lgs. 36/2023: partecipazione degli ETS agli affidamenti dei contratti pubblici.
Tali norme dimostrano che l’intento del legislatore è di garantire che la cooperazione tra PA ed ETS avvenga in un contesto di legalità, trasparenza e accountability, valorizzando le esperienze del Terzo Settore ma subordinandole al rispetto di requisiti verificabili e certi.
La pronuncia in commento assume rilievo strategico per gli enti pubblici, specie in relazione a:
- progettazione e gestione di bandi pubblici rivolti a ETS;
- verifica dei requisiti soggettivi dei partecipanti, anche in fasi transitorie;
- gestione di partenariati e co-progettazioni ai sensi del Codice del Terzo Settore.
- Verificare con attenzione l’iscrizione ai registri da parte dei soggetti partecipanti sin dalla fase di ammissibilità, anche quando si tratta di ATS o reti di soggetti.
- Predisporre bandi con formulazioni inequivoche in merito ai requisiti soggettivi richiesti, specificando l’obbligo di iscrizione anche nei regimi transitori.
- Limitare l’uso di FAQ interpretative, o comunque evidenziare che non hanno valore normativo o vincolante.
- Documentare e motivare in modo analitico i provvedimenti di decadenza o esclusione, richiamando i presupposti oggettivi.
La sentenza del TAR Lazio rappresenta un importante chiarimento in merito all’applicazione delle regole del Codice del Terzo Settore e alla gestione dei rapporti finanziari tra enti pubblici ed enti privati non profit.
Essa riafferma che la trasparenza e la legalità dei rapporti tra PA ed ETS non possono prescindere dalla verifica formale dei requisiti previsti dalla legge, e che la sussidiarietà orizzontale deve poggiare su basi solide e verificabili, come l’iscrizione ai registri ufficiali del Terzo Settore.
