Con la deliberazione n. 161/2024, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche ha offerto un importante contributo interpretativo in merito al quadro giuridico concernente la concessione in comodato d’uso gratuito di beni pubblici agli Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento al caso delle Comunità di Energia Rinnovabile (CER).

La questione sottoposta alla Corte riguardava la legittimità della concessione diretta di uno spazio pubblico, nello specifico un tetto di edificio pubblico e un parcheggio, a una CER costituita come associazione non riconosciuta appartenente al Terzo Settore, per l’installazione di un impianto alimentato da Fonti di Energia Rinnovabile (FER).

Il punto normativo focale è l’art. 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), secondo il quale:

“Gli enti locali possono concedere in comodato, a titolo gratuito, beni immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”.

La Corte, nel suo ragionamento, valorizza l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, che manifesta un chiaro orientamento favorevole verso le CER, riconosciute come strumenti attuativi dei principi di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), sviluppo sostenibile e transizione energetica equa e partecipativa. In tale prospettiva, la modifica dell’art. 5 del CTS, che include tra le attività di interesse generale la “produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo”, rappresenta un riconoscimento formale dell’interesse pubblico insito nelle CER.

Nonostante il favor legis per il Terzo Settore e per le CER, la Corte ribadisce che la gestione del patrimonio disponibile delle pubbliche amministrazioni è soggetta al principio di necessaria redditività, espressione del dovere di buona amministrazione (art. 97 Cost.).

Tale principio impone alle amministrazioni di massimizzare le entrate connesse all’uso dei propri beni, attraverso forme di alienazione o concessione onerosa, salvo motivate eccezioni.

Il comodato gratuito, in quanto comportante una rinuncia a introiti patrimoniali, rappresenta per la Corte una “fonte di depauperamento del bilancio pubblico”, e la sua applicazione richiede una istruttoria rigorosa, idonea a giustificare la deroga sulla base del preminente interesse pubblico.

Il riconoscimento di una finalità sociale e ambientale — come quella perseguita da una CER — può legittimare una concessione in comodato gratuito, ma ciò non esonera l’amministrazione dall’obbligo di:

  • predisporre un’istruttoria documentata;
  • valutare l’interesse pubblico prevalente rispetto alla redditività;
  • motivare puntualmente la decisione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

L’amministrazione dovrà esplicitare le ragioni per cui ritiene legittima la concessione gratuita, anche alla luce dei benefici ambientali, economici e sociali prodotti dalla CER sul territorio. In caso contrario, si espone a responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale.

La Corte richiama, in tal senso, un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 12/2017) secondo cui il principio di redditività può essere derogato solo in presenza di un interesse pubblico prevalente, pari o superiore a quello economico.

Tale valutazione non può essere generica o astratta, ma va calata nel caso concreto, supportata da una comparazione tra l’utilità sociale derivante dalla concessione gratuita e la potenziale entrata economica.

L’amministrazione è tenuta a:

  • verificare la disponibilità del bene e la sua inutilizzazione per fini istituzionali;
  • effettuare un’analisi di mercato pre-istruttoria per determinare le potenzialità reddituali del bene;
  • riconoscere la natura non lucrativa del soggetto beneficiario e delle attività da svolgere;
  • imporre obblighi di manutenzione e conservazione in capo al soggetto affidatario;
  • adottare una procedura selettiva comparativa, con criteri predeterminati e trasparenti, preferibilmente tramite avviso pubblico.

Pur riconoscendo le ricadute positive della partecipazione pubblica alle CER in termini di equità nella transizione energetica, la Corte sottolinea che l’attuale disciplina impone vincoli rilevanti alle amministrazioni, con il rischio di limitare le potenzialità di sviluppo delle CER su iniziativa pubblica.

Da ciò emerge una tensione tra l’impulso all’innovazione sociale e ambientale e la rigidità del quadro contabile e patrimoniale.

Per superare tali ostacoli, si ritiene auspicabile:

  • una revisione normativa dell’art. 71 CTS, che preveda specifiche deroghe o semplificazioni per progetti con forte impatto ambientale e sociale, come le CER;
  • l’emanazione di linee guida nazionali che aiutino le amministrazioni a valutare correttamente l’interesse pubblico e i benefici non monetari associati a tali iniziative.

La delibera della Corte dei conti delle Marche si inserisce in un contesto di equilibrio delicato tra esigenze di correttezza contabile e innovazione istituzionale.

Pur riconoscendo il valore strategico delle CER, essa impone alle amministrazioni una elevata attenzione procedurale e motivazionale, ribadendo che la concessione gratuita di beni pubblici non può mai avvenire in modo automatico o generalizzato.

La sfida per il legislatore e per gli enti pubblici è dunque quella di coniugare legalità contabile e sostenibilità ambientale, rafforzando gli strumenti normativi e interpretativi che consentano una partecipazione pubblica più attiva e sicura alle Comunità Energetiche Rinnovabili, nel solco dei principi costituzionali di solidarietà, tutela ambientale e sussidiarietà.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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