
La deliberazione n. 251/2024 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che riguarda i rapporti tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore, con particolare riferimento all’utilizzo e alla valorizzazione dei beni pubblici a fini sociali, sportivi e aggregativi.
L’oggetto del parere riguarda la possibilità per un Comune di stipulare una convenzione con un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la gestione gratuita di un impianto sportivo comunale, prevedendo contestualmente l’assunzione di alcuni costi da parte dell’ente pubblico e il riconoscimento di vantaggi economici in capo all’associazione.
La Corte ricorda come, pur in presenza di finalità sociali e istituzionali dell’ente (promozione dello sport), l’affidamento diretto della gestione di un impianto pubblico a un soggetto terzo – ancorché senza fini di lucro – non possa prescindere da specifici vincoli normativi, che si articolano su più livelli:
a) Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023)
L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 38/2021 stabilisce che l’affidamento degli impianti sportivi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, anche quando si tratti di contratti “attivi” (ossia che non comportano una spesa per l’amministrazione ma generano entrate o altri benefici indiretti).
Il principio fondamentale che emerge è quello della tutela della concorrenza e del buon andamento, che impone alle amministrazioni pubbliche di assicurare trasparenza, imparzialità e apertura al mercato, anche quando la gestione del bene è gratuita o a favore di enti non profit.
b) Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017)
In parallelo, l’art. 56 del Codice del Terzo settore regola la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS), riservando a tali soggetti – e non, ad esempio, alle ASD in quanto tali – la possibilità di affidamenti diretti mediante procedure comparative, nel rispetto dei principi costituzionali e amministrativi già richiamati.
È dunque evidente che, anche nell’ottica di favorire l’autonomia e la sussidiarietà orizzontale, l’affidamento non può avvenire in modo automatico o discrezionale, ma necessita di una procedura selettiva anche semplificata, coerente con i principi generali dell’azione amministrativa.
Nel secondo nucleo tematico, la Corte affronta la questione dei vantaggi economici che deriverebbero all’associazione dalla gestione del bene: uso gratuito, possibilità di sub-concessione e trattenimento dei ricavi, e contributo economico.
a) Utilizzo gratuito del bene pubblico
Il principio generale di redditività e valorizzazione del patrimonio pubblico (anche immobiliare) impone che i beni siano destinati ad usi che comportino un ritorno economico per l’ente, salvo motivate eccezioni. La deroga a questo principio è ammessa solo se:
- il soggetto utilizzatore opera senza scopo di lucro;
- l’attività svolta è coerente con interessi pubblici primari (ad es. la promozione dello sport);
- vi sia una valutazione documentata dei benefici sociali ed economici indiretti che la comunità può ricevere.
In assenza di queste condizioni, l’uso gratuito potrebbe configurarsi come lesione dell’interesse pubblico alla buona gestione del patrimonio.
b) Concessione a terzi e ricavi
La possibilità per l’associazione di concedere l’impianto a terzi o realizzare introiti dalla gestione è vista con prudenza: si tratta di utilizzazioni accessorie, ammissibili solo se connesse e proporzionate al perseguimento degli scopi sociali.
Ciò impone una valutazione attenta della capacità dell’associazione di svolgere funzioni di interesse generale, senza alterare la destinazione pubblica del bene.
c) Contributo economico del Comune
La Corte distingue chiaramente tra contributo annuo forfettario e rimborso delle spese documentate, specificando che se si fa ricorso alla convenzione ex art. 56 CTS, non è ammesso un finanziamento indiscriminato, bensì solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’ente del Terzo settore.
Pertanto, l’attribuzione di fondi pubblici in assenza di adeguata rendicontazione configurerebbe un conferimento illecito di vantaggi patrimoniali.
L’orientamento della Corte riconosce che, in determinati casi, la mancata valorizzazione economica diretta del bene può essere compensata da un interesse pubblico di valore superiore. Ad esempio, la gestione di un centro sportivo da parte di un’associazione locale può:
- promuovere la salute e l’inclusione;
- prevenire il disagio giovanile;
- stimolare la partecipazione civica.
Tuttavia, tale scelta deve essere motivatamente documentata, accompagnata da controlli periodici sul rispetto degli impegni assunti e supportata da indicatori di impatto sociale misurabili. La Corte chiede quindi che vi sia un “apparato motivazionale robusto” e che l’amministrazione dimostri di aver valutato le alternative possibili, nonché la convenienza della soluzione prescelta in relazione all’interesse pubblico.
La pronuncia si inserisce in un contesto in cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate a sperimentare nuovi modelli di gestione condivisa dei beni comuni, anche attraverso strumenti quali:
- co-programmazione e co-progettazione (artt. 55-57 CTS);
- patti di collaborazione per la cura dei beni comuni urbani;
- affidamenti mediante convenzioni sociali, purché selettive.
Queste modalità, se correttamente attuate, consentono di valorizzare la capacità generativa degli enti del Terzo settore, preservando al contempo i principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
