Con la sentenza n. 201 del 2024, la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria n. 8 del 2024, intitolata “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali”.

Il ricorso è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in base agli articoli 3, 81, comma 3, e 117, commi 2, lettera l), e 3, della Costituzione.

Le questioni affrontate dalla Corte si articolano in due assi principali:

  • il divieto per le Regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario di introdurre prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
  • la compatibilità costituzionale della normativa regionale che consente la collaborazione con associazioni di volontariato e altre associazioni, escludendo apparentemente altri Enti del Terzo Settore (ETS) nel supporto agli ambulatori multidisciplinari.

L’aspetto più rilevante per il Terzo Settore riguarda il secondo profilo: la limitazione soggettiva operata dalla legge regionale, che sembrava restringere il novero dei soggetti legittimati a operare in ambito socio-sanitario ai soli volontari e associazioni, escludendo altri ETS.

Secondo il ricorrente, tale previsione:

  • viola l’art. 3 Cost., per irragionevolezza e disparità di trattamento tra ETS;
  • contrasta con l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. In particolare, si lamenta la non conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, che all’art. 4 fornisce una definizione unitaria e ampia degli ETS, e all’art. 5 ne elenca le attività di interesse generale.

La Corte ha rigettato le censure ritenendo possibile, e anzi doverosa, un’interpretazione della norma regionale conforme alla Costituzione e al Codice del Terzo Settore.

Due i principali argomenti adottati:

  • Funzione unificante del Codice del Terzo Settore: la definizione di ETS data dall’art. 4 del Codice è interpretata come una “categoria giuridica unitaria” rappresentativa della “società solidale”. Questa categoria si fonda direttamente sui principi costituzionali di: solidarietà e pluralismo (art. 2), eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2), sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4).

Tali principi impongono che le norme che disciplinano l’azione dei soggetti del Terzo Settore siano lette alla luce di questa visione unitaria.

  • Lettura sistematica della legge regionale: secondo la Corte, la scelta di menzionare solo “associazioni di volontariato e altre associazioni” ha valore esemplificativo, e non preclusivo.

La ratio della norma – favorire la presa in carico di persone affette da patologie specifiche – non giustifica una lettura restrittiva che escluda altri ETS.

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la categoria degli ETS è unitaria, e ogni norma – statale o regionale – che incida sulle modalità di azione degli ETS deve rispettare questa unitarietà.

In particolare:

  • Le Regioni non possono frammentare il perimetro soggettivo del Terzo Settore, né attribuire competenze operative solo ad alcune tipologie di ETS.
  • Laddove esista una pluralità di interpretazioni possibili, va privilegiata quella che preserva l’integrità della categoria degli ETS, in quanto coerente con la Costituzione.

Questo principio è ancor più vincolante per le Regioni, poiché la definizione e regolazione degli ETS rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato.

Interessante è la riflessione che la Corte offre in via indiretta: anche il legislatore statale deve maneggiare con cautela la categoria degli ETS.

L’introduzione di distinzioni all’interno della stessa – per esempio, limitando certe attività solo a ODV o APS – deve avvenire solo:

  • in presenza di peculiarità effettive e comprovabili,
  • per finalità di rilievo costituzionale,
  • con adeguata giustificazione normativa.

In altre parole, ogni deroga all’unitarietà della categoria va motivata con rigore, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La sentenza n. 201/2024 rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza costituzionale sul Terzo Settore, in quanto:

  • ribadisce il valore costituzionale del Codice del Terzo Settore come norma di riferimento unificante;
  • fissa un principio di unitarietà interpretativa che vincola tutte le amministrazioni pubbliche;
  • richiama il ruolo degli ETS come co-protagonisti dell’amministrazione condivisa, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Per le Pubbliche Amministrazioni, la pronuncia offre un orientamento chiaro: nella collaborazione con soggetti del Terzo Settore, occorre evitare impostazioni settoriali e valorizzare l’intero spettro degli ETS.

Solo così si potrà realizzare un modello realmente inclusivo, cooperativo e costituzionalmente orientato di amministrazione pubblica.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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