In vista della piena operatività delle nuove misure fiscali per il terzo Settore a partire da gennaio 2026, gli approfondimenti sulla riforma del Terzo settore si arricchiscono di un importante documento pubblicato dalla Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana (Cei) per orientare gli enti ecclesiastici.

“Indicazioni operative sulla Riforma del Terzo Settore giugno 2025” è una nota realizzata in collaborazione con Cism e Usmi, con i quali la Cei ha costituito un tavolo di lavoro di esperti che si confrontano sulle tematiche relative alla riforma del Terzo settore (vedi https://giuridico.chiesacattolica.it/indicazioni-operative-sulla-riforma-del-terzo-settore/).

Lo stesso tavolo, infatti, aveva già lavorato nel 2022 alla pubblicazione di alcuni modelli di regolamento per la costituzione di “Rami” Terzo Settore e Impresa Sociale e successivamente il 24 gennaio 2024 alla nota “Enti ecclesiastici e Riforma del Terzo settore. Prime indicazioni operative”.

Il nuovo approfondimento è stato redatto per fornire indicazioni a diocesi, parrocchie e agli enti ecclesiastici ad esse afferenti.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno l’obbligo, ai fini dell’ingresso nella riforma, di depositare il regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e le eventuali successive modificazioni dello stesso presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Le disposizioni che il regolamento deve recepire sono le seguenti:

  • individuare le attività di interesse generale ed eventualmente prevedere lo svolgimento di attività diverse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del Codice;
  • vietare la distribuzione di utili a norma dell’articolo 8, commi 2 e 3, del Codice;
  • individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
  • prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts, a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice;
  • prevedere l’obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell’ente;
  • disciplinare con riferimento alle attività di cui alla lettera a) la tenuta delle scritture contabili, prevedere e disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale qualora prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell’ente, nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma, rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;
    disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall’ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
  • prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, qualora tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.

Le norme sanciscono che la domanda di iscrizione, da farsi in via telematica, ad una delle categorie del Runts da parte dell’ente religioso può essere posta dal soggetto al quale è attribuita la rappresentanza o, nel caso di iscrizione ad una rete associativa, dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato, oltre che il regolamento, l’atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l’iscrizione al Runts o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.

L’ufficio territorialmente competente del Runts, una volta ricevuta la domanda, verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione.

Nel caso in cui la domanda fosse corretta e completa, l’ufficio provvede all’iscrizione del ramo dell’ente nella sezione richiesta; nel caso di domanda incorretta o incompleta, l’ufficio invita l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita entro un termine di trenta giorni.

Nei sessanta giorni successivi alla recezione della suddetta documentazione, qualora sia corretta, l’ufficio provvede all’iscrizione del ramo nella sezione richiesta.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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