L’amministrazione condivisa si conferma un ecosistema aperto e non come un elenco chiuso di istituti. Co-programmazione, co-progettazione e patti di collaborazione costituiscono spesso l’innesco del processo, non il suo approdo necessario. In casi come quello esaminato dalla corte dei conti, essi operano da matrice per configurare soluzioni giuridiche ulteriori, idonee a dare stabile veste organizzativa alla collaborazione tra l’amministrazione e l’autonoma iniziativa dei cittadini.

Ne discende che non esiste un unico modo di fare amministrazione condivisa, ma una pluralità di modelli organizzativi.

Il caso esaminato dalla corte dei conti trae origine dalla decisione dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP) della Romagna Faentina di costituire un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), nella forma di società mista, tra l’ASP della Romagna Faentina e un Ente del Terzo Settore individuato mediante procedura di co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore, per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti.

A fronte di ciò, l’ASP ha trasmesso alla Corte dei conti l’atto costitutivo della società, corredata tra l’altro dallo schema di Statuto, dalla relazione in merito alla verifica ed attestazione della correttezza, coerenza e congruità dell’analisi economica di sostenibilità, business plan e relativa relazione concernente verifica ed attestazione della correttezza, coerenza e congruità.

Il presupposto normativo sulla cui base è stato trasmesso l’atto costitutivo della società alla Corte dei conti è l’articolo 5, co. 3, del Testo Unico sulle Società Pubbliche, in forza del quale l’amministrazione è tenuta ad inviare l’atto deliberativo di costituzione della società alla Corte dei conti, che si pronuncerebbe in particolare con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Come ricordato dal Collegio, richiamando la giurisprudenza costituzionale, si tratta di un insieme di norme espressione della competenza in materia di coordinamento finanziario, che, in linea con le più ampie politiche di riduzione del costo dell’amministrazione pubblica, sono finalizzate a razionalizzare e contenere le spese delle partecipazioni pubbliche nelle società, a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel compiere tale scrutinio circa i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, la Corte è tenuta a verificare che il provvedimento contenga un’analitica motivazione circa la preferenza optata dall’amministrazione, assicurandosi che dalla stessa motivazione risultino la necessità della società per il perseguimento delle finalità, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, la sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare), la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, l’assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Dopo aver confermato la sussistenza di un’ammissibilità soggettiva, la Corte dei conti è dunque entrata nel merito della vicenda, sottolineando che la scelta dell’amministrazione sia stata quella di ricorrere all’art. 55 d.lgs. n. 117/2017, quale norma che valorizza il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

In tal senso, allora, richiamando anche la nota sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, nonché la posizione del Consiglio di Stato (parere n. 802/2022), i giudici contabili mettono in luce come l’amministrazione abbia seguito un canale differente di amministrazione, alternativo a quello del profitto e del mercato, ricorrendo ad un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà.

Proprio a fronte di ciò, ad avviso del collegio, la scelta dell’ente di avvalersi della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 117/2017 comporta che la richiesta di parere esuli dalla cognizione della Corte, posto l’immanente e assorbente fine del principio di solidarietà, e quindi che la richiesta di parere non presenti i requisiti previsti dall’art. 17 d.lgs. n. 175/2016, richiamati dall’art. 5.

Per tale ragione, il Collegio ha in sostanza rilevato il non luogo a deliberare ai sensi dell’art. 5, c. 1, 3 e 4, del T.U.S.P., senza escludere, nel merito, la legittimità delle scelte gestionali e amministrative nel quadro sottoposto al vaglio dell’Ufficio di controllo.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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