
Il profilo soggettivo degli “affidatari” del servizio è quello delle organizzazioni di volontariato (art. 32 e ss.), iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi, aderenti ad una rete associativa nazionale (art. 41, c. 2 del Codice), accreditate sulla base di una eventuale normativa regionale. Ciò non significa, quindi, che sia necessaria una disciplina regionale di accreditamento (la legge afferma “ove esistente”), ma che ciascuna Regione può, ricorrendo a diverse fonti normative, definire forme di accreditamento.
La necessaria appartenenza ad una rete associativa nazionale è da ricondursi – secondo attente letture della disposizione da parte dei commentatori – all’esigenza che il servizio sia svolto da soggetti affidabili e strutturati, in grado di svolgere attività di monitoraggio, controllo e assistenza tecnica nei confronti dei propri associati a livello territoriale.
Come si vedrà, la limitazione alle sole Odv è stata ed è oggetto di critiche.
Come si definiscono i “servizi di emergenza e urgenza”?
Si tratta dei servizi sanitari nei quali l’intervento deve verificarsi con rapidità immediata a causa di un imminente pericolo di vita (emergenza) e, per altro verso, la cui assenza determinerebbe un peggioramento della situazione del paziente (urgenza). Si ritiene che il trasporto possa avvenire anche con mezzi diversi dall’ambulanza (ad esempio in elicottero).
Laddove manchino questi requisiti (ad esempio nel caso del trasporto sanitario di pazienti non in condizione di emergenza), l’art. 57 del Codice del Terzo settore non è applicabile, dovendo trovar luogo un criterio interpretativo restrittivo.
Come afferma la direttiva, infatti, l’esclusione rispetto alle procedure della contrattualistica pubblica “non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario”.
La Corte di Giustizia Ue ha affermato che rientra nella fattispecie del trasporto di emergenza e urgenza anche il cosiddetto trasporto in ambulanza “qualificato”, ossia l’assistenza prestata in ambulanza da parte di personale appositamente formato in materia di pronto soccorso a pazienti per i quali esista un rischio oggettivo e concreto di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto, tale da giustificare la presenza a bordo di personale adeguatamente qualificato per assicurare le relative cure (Corte di Giustizia dell’Unione europea C-465/2017, Falck; C-424/2018). Pertanto, nonostante l’art. 57 del Codice non ne faccia specifica menzione, è possibile darne una lettura che, in chiave europea, ricomprenda anche questa ipotesi.
Nello stesso senso, anche il Consiglio di Stato ha affermato che “non necessariamente l’emergenza deve esistere ab initio, quale finalità del trasporto in atto e ravvisabile a priori, ma può concretizzarsi, secondo una ragionevole valutazione prognostica, nel corso dello stesso trasporto, improntandone quindi, fin dall’inizio della sua esecuzione, l’aspetto funzionale (ed imponendo, di conseguenza, l’impiego di idonei mezzi materiali e personali)” (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4905).
In una recente consultazione Anac in tema di affidamento dei servizi sociali, è stata peraltro proposta un’ulteriore estensione ai “trasporti finalizzati al trapianto di organi, alla trasfusione di sangue o emoderivati, alla somministrazione di farmaci e antidoti qualora risultino indispensabili a salvaguardare le fondamentali funzioni vitali dei pazienti e richiedano, quindi, imprevedibilità e somma urgenza nell’esecuzione”.
Quindi, l’emergenza/urgenza si riferisce, in questo caso, non tanto al paziente, bensì all’oggetto trasportato.
