L’art. 57, c. 2 del Codice del Terzo settore prescrive che alle convenzioni per il trasporto di emergenza e urgenza si applichi, in parte, quanto previsto per le convenzioni di cui all’art. 56 e, in particolare:

-la previsione del limite del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

-i principi relativi al procedimento di selezione delle Odv cui affidare il servizio e i dei criteri di valutazione delle stesse. Il richiamo a questa disposizione è significativo poiché esclude che la pubblica amministrazione possa procedere ad un affidamento diretto, senza esperire preventivamente una procedura comparativa e improntata ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; ciò nonostante la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ammetta la possibilità di un affidamento diretto, senza una previa comparazione delle proposte di varie associazioni (C-50/2014): la posizione del legislatore italiano appare quindi più restrittiva rispetto a quella del giudice europeo;

-i principi di trasparenza e pubblicità;

-le regole in tema di contenuto delle convenzioni, previste dal comma 4 dell’art. 56.

Nonostante l’art. 57 del Codice del Terzo settore abbia tentato di mettere ordine nell’imponente mole di pronunce del giudice amministrativo e della Corte di giustizia dell’Unione europea, un nuovo fronte si è aperto e riguarda l’interpretazione da dare all’espressione di “organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro”, che è la locuzione utilizzata dalla direttiva europea.

L’art. 57 del Codice del Terzo settore, in Italia, fa coincidere l’espressione “organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro” con quella di “organizzazioni di volontariato”.

La Corte di giustizia si era pronunciata sul caso italiano con le due importanti sentenze già richiamate (C-113/2013 “Spezzino” e C-50/2014 “CASTA”).

In tali pronunce, le Odv erano state ritenute idonee poiché contribuiscono “alla finalità sociale così come al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio”, “non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri. Peraltro, se è ammissibile che si avvalgano di lavoratori, poiché, in caso contrario, dette associazioni sarebbero pressoché private della possibilità effettiva di agire in vari ambiti in cui il principio di solidarietà può naturalmente essere attuato, l’attività delle associazioni in parola deve rispettare rigorosamente i requisiti loro imposti dalla legislazione nazionale. (…) [L]’attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un’attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse”.

Il tema aperto, oggi, è se la delimitazione dell’art. 57 del Codice del Terzo settore alle sole Odv è compatibile con il diritto euro-unitario oppure se sia possibile che altri enti, con caratteristiche omogenee, possano essere ammessi.

La questione sollevata riguarda le cooperative sociali.

Il Consiglio di Stato ha deciso due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, chiedendo se sia compatibile col diritto europeo l’esclusione di altre organizzazioni senza scopo di lucro e, in particolare, delle cooperative sociali dal novero degli enti di cui all’art. 57 del Codice (Consiglio di Stato, sez. III, ord. 18 gennaio 2021, n. 536) e, più in dettaglio, se possa essere un elemento ostativo sul piano europeo per l’accesso a tale disciplina delle medesime cooperative sociali la previsione della ripartizione fra i soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale (Consiglio di Stato, sez. III, ord. 3 marzo 2021, n. 1797).

In definitiva, ciò che il giudice nazionale chiede al giudice europeo è di definire la nozione di “organizzazioni e associazioni senza fine di lucro”, nell’ordinamento europeo: è sufficiente l’esclusione di qualsiasi forma di lucro soggettivo, diretto o indiretto, oppure sono necessari requisiti più pregnanti (ad esempio portando ad escludere anche soggetti di impresa pur privi dello scopo lucrativo, oppure richiedendo la prevalente partecipazione di volontari, ecc.)? La Corte di giustizia definirà alcuni requisiti generali e rimetterà al giudice nazionale di applicarli al caso concreto.

Mi occupo di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità.

Roberto Onorati
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Progetto Autonomie Locali

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